Art. 2.
(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni).

      1. All'articolo 161 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Con l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio la persona sottoposta alle indagini ovvero l'imputato sono invitati a nominare un difensore. Qualora la persona sottoposta alle indagini ovvero l'imputato siano privi di difensore, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria provvedono a nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 3; in tale caso la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere resa dalla persona sottoposta alle indagini ovvero dall'imputato alla presenza del difensore di ufficio nominato».